Gli obblighi del Datore di lavoro sono normati dagli Artt. 17 e 18 del D.Lgs. 81/08
COMPITI NON DELEGABILI
- La valutazione di tutti i rischi e la conseguente elaborazione del DVR (Documento Valutazione Rischi)
- La designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
- Se non svolge lui stesso le funzioni di RSPP, deve procurare le informazioni relative alla organizzazione del lavoro, la natura dei rischi, la programmazione delle misure preventive e protettive, la descrizione degli impianti, e dei processi produttivi, i dati relativi agli infortuni accorsi e alle malattie professionali, le prescrizioni degli organi di vigilanza.
COMPITI DELEGABILI A DIRIGENTI E PREPOSTI
- La programmazione e attuazione del piano di miglioramento della sicurezza
- La programmazione degli interventi di formazione e informazione
- La fornitura dei Dispositivi di Protezione Individuale e Collettiva
- La scelta delle procedure e dell'organizzazione della sicurezza
- L'acquisto delle attrezzature
- L'attribuzione degli incarichi agli addetti alla sicurezza
- La consultazione del Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza
I riferimenti legislativi in merito alla Sicurezza sul lavoro sono presenti, oltre che nel Testo Unico D.Lgs 81 del 2008, anche nei Codici Civile e Penale.
Riportiamo alcuni estratti di Articoli di legge, alla base del sistema sanzionatorio.
CODICE CIVILE
Art. 2087: “L'imprenditore è tenuto ad adottare, nell'esercizio dell'impresa, le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.
Ciò significa che il datore di lavoro, in quanto esercita un'attività economica, è obbligato ad applicare quei sistemi in possesso della tecnica, idonei a prevenire e proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori e inoltre a salvaguardare la personalità morale degli stessi. Quando si parla di aggiornamento tecnico non si intende l'ultima invenzione, ma la tecnologìa sperimentata più valida in relazione al rischio associato.
La giurisprudenza è indirizzata a dichiarare inadempienti quei datori di lavoro che, pur nell’osservanza di tutte le specifiche disposizioni in materia, non siano stati capaci di salvaguardare adeguatamente l’integrità fisica dei lavoratori.
CODICE PENALE
Art. 437: “Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da tre a dieci anni”.
Affinché si applichino le pene indicate è necessario che vi sia dolo, cioè l’aver cagionato una condizione di pericolo intenzionalmente, con assoluta cognizione. Non sono sufficienti la trascuratezza, l'ignoranza, la negligenza, l’imprudenza e l’imperizia, prerogative primarie della colpa; è necessaria la piena consapevolezza e il proposito di non installare oppure di rimuovere le disposizioni di sicurezza.
Art. 451:“Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da centotre euro a cinquecentosedici euro.”
Le norme dell’ex D.Lgs.626/94 ed ora del D.Lgs. 81/08, rappresentano un riferimento per attestare l'assenza di colpa del Datore di lavoro, in caso di evento dannoso. Si deduce che il Datore di lavoro, possedendo una serie di elementi oggettivi, può provare che è stato fatto tutto il possibile per evitare l'accadimento lesivo, nel caso in cui abbia applicato correttamente le norme in materia di salute e sicurezza.