Serbatoi GPL di piccola capacità
Per ridurre gli adempimenti connessi all’utilizzo dei piccoli serbatoi di gas di petrolio liquefatto, l’articolo 2, comma 16-septies, del DL 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è abrogato.
La Legge fissava al 30 giugno 2011 e al 31 dicembre 2011 la verifica dei serbatoi presso i piccoli depositi GPL in esercizio da 25 anni dalla prima installazione (depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 13 metri cubi), a cura delle imprese fornitrici.
Quindi resta valido quanto previsto dalle normative di sicurezza vigenti, di cui al decreto del Ministro dell’Interno 14 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 maggio 2004.
Ecco il testo della disposizione:
“Resta fissato al 30 giugno 2011 il termine ultimo entro il quale i serbatoi in esercizio da venticinque anni dalla prima installazione, presso i depositi GPL di cui al decreto del Ministro dell`interno 14 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 maggio 2004, devono essere sottoposti ad un puntuale esame visivo dell`intera superficie metallica, in aderenza alla norma UNI EN 970, e a controlli spessimetrici nel rispetto del disposto della norma UNI EN 10160, o, in alternativa, con le modalità tecniche di cui all’appendice D della norma UNI EN 12818, per la verifica dell`idoneità del manufatto, da eseguire a cura di personale qualificato in possesso dei requisiti previsti dalla norma UNI EN 473. L’omessa esecuzione delle verifiche descritte determina automaticamente l’obbligo per il proprietario del serbatoio di collocarlo fuori esercizio. Per i serbatoi che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto hanno raggiunto i venticinque anni di esercizio, l’esecuzione delle verifiche va effettuata entro il termine del 31 dicembre 2011. I costi per le verifiche di cui al presente comma sono a carico delle imprese fornitrici dei serbatoi.”