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Sabato 25 Mar 2023

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Al via il SISTRI

Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti

FONTE: http://www.sistri.it

Il SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) nasce nel 2009 su iniziativa del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nel più ampio quadro di innovazione e modernizzazione della Pubblica Amministrazione per permettere l'informatizzazione dell'intera filiera dei rifiuti speciali a livello nazionale e dei rifiuti urbani per la Regione Campania.

Il Sistema semplifica le procedure e gli adempimenti riducendo i costi sostenuti dalle imprese e gestisce in modo innovativo ed efficiente un processo complesso e variegato con garanzie di maggiore trasparenza, conoscenza e prevenzione dell'illegalità.

...

Da un sistema cartaceo - imperniato sui tre documenti costituiti dal Formulario di identificazione dei rifiuti, Registro di carico e scarico, Modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) - si passa a soluzioni tecnologiche avanzate in grado, da un lato, di semplificare le procedure e gli adempimenti con una riduzione dei costi sostenuti dalle imprese e, dall’altro, di gestire in modo innovativo e più efficiente, e in tempo reale, un processo complesso e variegato che comprende tutta la filiera dei rifiuti, con garanzie di maggiore trasparenza e conoscenza.

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Ai sensi di quanto disposto dal Decreto ministeriale 17/12/2009 cosi come modificato dal D. M 1/2/2010, è previsto il pagamento da parte degli Operatori di un contributo annuo ai fini della copertura degli oneri derivanti dal funzionamento del sistema:

 

 A) per le imprese, ad esclusione di quelle di raccolta e trasporto dei rifiuti, il contributo, determinato in relazione alla tipologia di rifiuti (pericolosi e non pericolosi) ed alle quantità degli stessi, è dovuto:

  • per ciascuna unità locale e per la sede legale, qualora quest'ultima produca e/o gestisca rifiuti;
  • per ciascuna operazione di recupero o smaltimento svolta all'interno dell'unità locale o della sede legale, qualora quest'ultima produca e/o gestisca rifiuti.

Per le unità locali in cui insistano più unità operative da cui originano in maniera autonoma rifiuti per le quali, ai sensi dell'art. 3, comma 6, lettera a), è stato richiesto un dispositivo per ciascuna unità operativa, il calcolo dei contributi è effettuato per ciascuna unità operativa.

B) per le imprese che producono sia rifiuti pericolosi che rifiuti non pericolosi, si applica il contributo relativo ai rifiuti pericolosi.

C) per gli impianti che gestiscono sia rifiuti pericolosi sia rifiuti non pericolosi, sia rifiuti urbani, il contributo dovuto è dato dalla sommatoria del contributo corrispondente alla quantità di rifiuti pericolosi, del contributo corrispondente alla quantità di rifiuti non pericolosi e del contributo corrispondente alla quantità di rifiuti urbani (equiparati, ai fini del pagamento, ai rifiuti non pericolosi).

Per le discariche il contributo è versato con riferimento alla categoria autorizzata (inerti, non pericolosi o pericolosi).

Le seguenti tipologie di impianti:

  • discariche (D1, D5, D12);

  • demolitori/rottamatori;

  • frantumatori;

  • inceneritori (D10);

  • impianti di coincenerimento (R1);

  • impianti di trattamento chimico-fisico e biologico (D8, D9);

  • impianti compostaggio e di digestione anaerobica;

  • impianti di recupero di materia (R2, R3, R4, R6, R7, R8, R9);

sono considerate, ai fini del pagamento del contributo, come una unica "attività di gestione dei rifiuti" (art.4, comma 2, del decreto). Pertanto, una unità che effettua, nell'ambito dello stesso impianto, più operazioni di recupero/smaltimento è tenuta a versare, comunque, una sola volta il contributo.

Per le "attività di recupero (R5, R10, R11, R12, R13) e smaltimento (D2, D3, D4, D6, D7, D13, D14, D15)" il contributo è dovuto per ogni operazione di recupero e/o smaltimento svolta nell'unità locale; in tale ipotesi nel modulo di iscrizione dovranno essere compilate tante sezioni 2A quante sono le attività di recupero e/o smaltimento svolte nell'unità locale o operativa di riferimento.

Per i demolitori, i rottamatori e i frantumatori, il contributo da versare è quello previsto per la specifica attività svolta (demolitore/rottamatore, frantumatore), indipendentemente dalla tipologia di rifiuti trattati (pericolosi o non pericolosi) e dalle diverse operazioni di recupero e/o smaltimento effettuate dall'impianto. Il contributo è versato sulla base della quantità dichiarata di rifiuti trattati.

Le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti e che risultino produttori di rifiuti di cui all'art. 184, comma 3, lettera g), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono tenuti ad iscriversi sia nella categoria dei gestori che in quella dei produttori e a versare i contributi per ciascuna categoria di appartenenza.

D) per le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti, il contributo è dovuto per la sede legale, per le eventuali unità locali per le quali si sia scelto di richiedere il dispositivo USB e per ciascun veicolo a motore adibito al trasporto di rifiuti.

Per le imprese che trasportano sia i rifiuti pericolosi che non pericolosi, il contributo relativo alla sede legale è dato dalla sommatoria del contributo dovuto per il quantitativo autorizzato di rifiuti non pericolosi e del contributo dovuto per il quantitativo autorizzato di rifiuti pericolosi.

Nel caso di veicoli adibiti sia al trasporto di rifiuti pericolosi che al trasporto di rifiuti non pericolosi, il contributo per i veicoli è dovuto unicamente per l'importo relativo ai rifiuti pericolosi.

E) per le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti di cui all'art. 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il contributo è dovuto in base alla categoria dei produttori di appartenenza; esse, inoltre, sono tenute a versare il contributo per ciascun veicolo adibito al trasporto di rifiuti, pari ad euro cento per i primi due veicoli ed ad euro centocinquanta oltre i due veicoli.

Qualora l'impresa utilizzi lo stesso veicolo ai sensi dei commi 5 e 8 dell'art. 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applica il contributo previsto peri veicoli adibiti ai trasporti ai sensi del predetto comma 5.

F) per i comuni della Regione Campania, il contributo è determinato in base al numero degli abitanti.

G) per le imprese di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani della Regione Campania, il contributo è dovuto in relazione alla popolazione complessivamente servita per ciascun veicolo a motore adibito al trasporto dei rifiuti.

H) per i consorzi, gli intermediari, i terminalisti, gli operatori logistici, i raccomandatari marittimi, i centri di raccolta comunali, le piattaforme, le associazioni imprenditoriali e loro società di servizi il contributo dovuto è determinato con riferimento alla specifica categoria.

Il pagamento del contributo è effettuato mediante:

  • un unico versamento comprendente l'importo complessivo dei contributi dovuti per tutte le unità locali;

  • in più versamenti distinti per ciascuna unità locale; per le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti,

  • in un unico versamento, comprendente l'importo dei contributi dovuti per la sede legale e per tutti i veicoli a motore adibiti al trasporto dei rifiuti.

Ciascun Operatore, non appena si iscriverà al SISTRI, riceverà un numero di pratica e, successivamente, nel più breve tempo possibile, dovrà effettuare il pagamento del contributo di sua competenza per acquisire i dispositivi elettronici ad esso spettanti.

 

Con l’art 5 del D.M. 15/2/2010 è stato integrato l’Allegato II del D.M. 17/12/2009 con l’inserimento di uno specifico paragrafo dedicato alle “ Modalità di pagamento dei contributi”.

A seguito delle intese intercorse tra Banca d’Italia, Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare e Ministero dell’Economia e delle Finanze , al fine di semplificare e facilitare le operazioni di rendicontazione connesse al versamento dei contributi annuali relativi all’iscrizione al SISTRI, è stato convenuto di disporre l’apertura di un nuovo conto corrente “dedicato”, intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma – Ministero dell’Ambiente – versamenti sistema SISTRI, che si aggiunge alle modalità esistenti.

Sebbene sia possibile continuare ad utilizzare le esistenti modalità di versamento dei contributi annuali di iscrizione al SISTRI, si invitano gli operatori a dare preferenza alle nuove coordinate postali e bancarie. Queste presentano, infatti, un indubbio vantaggio per gli operatori, rispetto alle precedenti modalità, in quanto, oltre alla semplificazione delle operazioni di rendicontazione, è possibile un riscontro dell’avvenuto pagamento del contributo in tempi decisamente più brevi rispetto al passato.

 

Le modalità di pagamento dei contributi SISTRI suggerite sono le seguenti:

presso qualsiasi ufficio postale:

mediante versamento dell'importo dovuto sul conto corrente postale n. 2595427, intestato alla Tesoreria di Roma Succ.le Min. Ambiente SISTRI D.M. 17.12.2009 Min. Amb. DG Tut. Ter. Via C. Colombo, 44 – 00147 ROMA

In particolare, nella causale di versamento occorrerà indicare:

  • contributo SISTRI/anno 2010;
  • il codice fiscale dell'Operatore;
  • il numero di pratica comunicato dal SISTRI, a conferma dell'avvenuta iscrizione;

 

presso gli sportelli del proprio istituto di credito:

mediante bonifico bancario alle coordinate IBAN: IT56L 07601 03200 000002595427

Beneficiario:

TESOR. DI ROMA SUCC.LE

MIN.AMBIENTE SISTRI D.M. 17.12.2009

MIN.AMB.DG TUT.TER.VIA C.COLOMBO 44

00147 - ROMA

In particolare, nella causale di versamento occorrerà indicare:

  • contributo SISTRI/anno 2010;
  • il codice fiscale dell'Operatore;
  • il numero di pratica comunicato dal SISTRI, a conferma dell'avvenuta iscrizione;

 

Dopo aver effettuato il pagamento dei contributi spettanti, gli Operatori dovranno comunicare al SISTRI, via fax al numero verde 800 05 08 63 o via e-mail all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. , i seguenti estremi di pagamento:

  • il numero della quietanza di pagamento rilasciata dalla Sezione della Tesoreria Provinciale presso la quale è stato effettuato il pagamento, ovvero il numero VCC-VCY della ricevuta del bollettino postale, ovvero
  • il numero del "Codice Riferimento Operazione" (CRO) del bonifico bancario;
  • l'importo del versamento;
  • il numero di pratica a cui si riferisce il versamento.

 

 

Nuovi criteri per la formazione dei lavoratori

La Conferenza Stato - Regioni ha approvato, dopo quasi tre anni di attesa, gli Accordi relativi alla Formazione alla Sicurezza indicati dall’art. 34, comma 2 (datore di lavoro RSPP) e art. 37, comma 2 (lavoratori, dirigenti e preposti ) del D. Lgs. n. 81/08.

Gli accordi definiscono la durata, i contenuti e le modalità della formazione da svolgere.

La novità principale riguarda l’individuazione della durata della formazione in base al rischio dell’attività aziendale: BASSO, MEDIO, ALTO.

Le nuove regole entreranno in vigore dopo la pubblicazione degli accordi in Gazzetta Ufficiale, prevista per gennaio 2012.

Leggi l'intero articolo

AL 1 LUGLIO 2012 OBBLIGO DEL DVR PER TUTTE LE AZIENDE.

NON E' PIU' CONSENTITA L'AUTOCERTIFICAZIONE.
 
La valutazione dei rischi e l’elaborazione del relativo documento DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) è un obbligo normativo, previsto dal D.Lgs. 81/2008 per tutti i datori di lavoro.
 
Per le aziende fino a 10 lavoratori è consentito autocertificare l’avvenuta valutazione dei rischi. Ciò sarà possibile fino al 30 giugno 2012, secondo quanto previsto dall’art. 29, comma 5, del Testo Unico sulla Sicurezza.
 
A partire dal 1 luglio 2012 tutte le aziende, imprese, negozi, società di professionisti, ecc. dovranno documentare l’avvenuta valutazione dei rischi attraverso il DVR.
 
In caso di inadempienza è previsto:
 
- arresto da 3 a 6 mesi;
- ammenda da 2.500 a 6.400 €uro