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Sabato 25 Mar 2023

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Dirigenti e Preposti

COS'E'

La partecipazione attiva del dirigente e del preposto sugli aspetti destinati a garantire la sicurezza sul lavoro è un'esigenza espressa dall’art. 37 del D.Lgs 81/2008. Il corso si propone di illustrare ai partecipanti i punti fondamentali della sicurezza sul lavoro, le responsabilità insite nel ruolo e i relativi obblighi di legge, le metodologie di individuazione dei rischi ed i rischi specifici nelle attività aziendali. Analogamente verrà posta l’attenzione sul ruolo loro affidato e sulle relative responsabilità nella gestione dell’operatività aziendale in tutte le sue forme, anche riguardo la comunicazione verso il proprio gruppo di riferimento e di come essa diventi necessariamente veicolo di cultura aziendale.

 

DESTINATARI

Responsabili di funzione, servizio, area o settore, dirigenti tecnici o amministrativi, capisquadra, capireparto, capiturno, capicantieri, capisala, capiufficio, capiarea e, piu’ in generale, tutti coloro che ricoprono il ruolo di dirigenti e preposti.

L’attività di Formazione sulla Sicurezza sul lavoro per Dirigenti e Preposti dovrà sempre essere ripetuta ed aggiornata, in relazione all’evoluzione dei rischi in azienda, dei cambi di mansione, di nuove tecnologie introdotte e di scadenza delle nomine dei responsabili delle emergenze.

  

SANZIONI IN CASO DI INADEMPIMENTO

La sanzione per l’inadempimento degli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37 del D. Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza) consiste nell’arresto da quattro a otto mesi del datore di lavoro/ dirigente o nell’ammenda da e 2.000 a € 4.000 (violazione dell'articolo 18, comma 1, lettera l). Tali sanzioni si riferiscono a ciascun lavoratore interessato e quindi l'eventuale importo sanzionatorio va moltiplicato per il numero dei lavoratori non informati/formati/addestrati.

 

PROGRAMMA

  • La sicurezza del lavoro nell’ambito dell’Unione Europea
  • Interventi legislativi ordinari in materia di sicurezza ed appalti (D.Lgs. 81/08; cenni sul D.Lgs. 163/06)
  • I sistemi di gestione della sicurezza (OHSAS e UNI INAIL)
  • Principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi
  • I soggetti della sicurezza (Responsabile ed Addetti al Servizio Prevenzione e Protezione, Medico Competente, Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, Comitati Paritetici): compiti ed attribuzioni
  • I protagonisti della sicurezza (Datore di Lavoro, Dirigenti, Preposti, Lavoratori, Appaltatori, Lavoratori autonomi): compiti e responsabilità; delega di funzioni
  • Definizione ed individuazione dei fattori rischio: nozioni di ergonomia; i diritti delle lavoratrici madri; stress; luoghi ed attrezzature di lavoro; VDT; Movimentazione manuale dei carichi; Lavori in quota; sostanze pericolose, agenti biologici, agenti fisici, atmosfere esplosive
  • Valutazione dei rischi
  • Individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione

 

MODALITA'

Corso della durata di 8 ore

 

DATE

Nuovi criteri per la formazione dei lavoratori

La Conferenza Stato - Regioni ha approvato, dopo quasi tre anni di attesa, gli Accordi relativi alla Formazione alla Sicurezza indicati dall’art. 34, comma 2 (datore di lavoro RSPP) e art. 37, comma 2 (lavoratori, dirigenti e preposti ) del D. Lgs. n. 81/08.

Gli accordi definiscono la durata, i contenuti e le modalità della formazione da svolgere.

La novità principale riguarda l’individuazione della durata della formazione in base al rischio dell’attività aziendale: BASSO, MEDIO, ALTO.

Le nuove regole entreranno in vigore dopo la pubblicazione degli accordi in Gazzetta Ufficiale, prevista per gennaio 2012.

Leggi l'intero articolo

AL 1 LUGLIO 2012 OBBLIGO DEL DVR PER TUTTE LE AZIENDE.

NON E' PIU' CONSENTITA L'AUTOCERTIFICAZIONE.
 
La valutazione dei rischi e l’elaborazione del relativo documento DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) è un obbligo normativo, previsto dal D.Lgs. 81/2008 per tutti i datori di lavoro.
 
Per le aziende fino a 10 lavoratori è consentito autocertificare l’avvenuta valutazione dei rischi. Ciò sarà possibile fino al 30 giugno 2012, secondo quanto previsto dall’art. 29, comma 5, del Testo Unico sulla Sicurezza.
 
A partire dal 1 luglio 2012 tutte le aziende, imprese, negozi, società di professionisti, ecc. dovranno documentare l’avvenuta valutazione dei rischi attraverso il DVR.
 
In caso di inadempienza è previsto:
 
- arresto da 3 a 6 mesi;
- ammenda da 2.500 a 6.400 €uro