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Sabato 25 Mar 2023

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Alimentaristi Lombardia

COS'E'

Il corso di formazione HACCP sostituisce di fatto il libretto sanitario per alimentaristi. la Regione Lombardia infatti, a seguito della legge n.12 del 4 agosto 2003, ha abolito la necessità del libretto sanitario per gli alimentaristi, ovvero tutti gli addetti ed i titolari ad attività di produzione, trasporto, somministrazione e vendita di alimenti e bevande, richiedendo tuttavia un corso di formazione igienico sanitaria da tenersi ogni due anni, appunto il corso HACCP.

 

DESTINATARI

Chiunque opera in questo settore, dunque in ristoranti, pub, aziende che si occupano di trasporto alimenti o in industrie alimentari, deve necessariamente aver seguito questo corso per poter svolgere regolarmente la professione in questione.

 

SANZIONI IN CASO DI INADEMPIMENTO

Mancata applicazione delle procedure di autocontrollo da € 1000 a € 6000.

In assenza del idoneità valida è vietata la manipolazione di alimenti

  

PROGRAMMA

  • Conoscenza dei principali rischi sanitari connessi con la filiera alimentare (siano essi di natura biologica, chimica e fisica).
  • Conoscenza delle corrette procedure atte a ridurre o minimizzare la probabilità dell’insorgenza di intossicazioni/tossinfezioni/infezioni alimentari.
  • Igiene del personale.
  • Cenni di igiene edilizia alimentare alla luce del decreto legislativo 193/2007 e sulle corrette modalità di sanificazione dei locali, impianti e attrezzature.
  • Cenni e richiami sulla normativa alimentare generale con particolare riferimento al significato e alla corretta interpretazione del decreto legislativo 193/2007.
  • Il documento di autocontrollo con esemplificazioni pratiche.

 

MODALITA'

Il corso ha durata di 4 ore

 

DATE

Nuovi criteri per la formazione dei lavoratori

La Conferenza Stato - Regioni ha approvato, dopo quasi tre anni di attesa, gli Accordi relativi alla Formazione alla Sicurezza indicati dall’art. 34, comma 2 (datore di lavoro RSPP) e art. 37, comma 2 (lavoratori, dirigenti e preposti ) del D. Lgs. n. 81/08.

Gli accordi definiscono la durata, i contenuti e le modalità della formazione da svolgere.

La novità principale riguarda l’individuazione della durata della formazione in base al rischio dell’attività aziendale: BASSO, MEDIO, ALTO.

Le nuove regole entreranno in vigore dopo la pubblicazione degli accordi in Gazzetta Ufficiale, prevista per gennaio 2012.

Leggi l'intero articolo

AL 1 LUGLIO 2012 OBBLIGO DEL DVR PER TUTTE LE AZIENDE.

NON E' PIU' CONSENTITA L'AUTOCERTIFICAZIONE.
 
La valutazione dei rischi e l’elaborazione del relativo documento DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) è un obbligo normativo, previsto dal D.Lgs. 81/2008 per tutti i datori di lavoro.
 
Per le aziende fino a 10 lavoratori è consentito autocertificare l’avvenuta valutazione dei rischi. Ciò sarà possibile fino al 30 giugno 2012, secondo quanto previsto dall’art. 29, comma 5, del Testo Unico sulla Sicurezza.
 
A partire dal 1 luglio 2012 tutte le aziende, imprese, negozi, società di professionisti, ecc. dovranno documentare l’avvenuta valutazione dei rischi attraverso il DVR.
 
In caso di inadempienza è previsto:
 
- arresto da 3 a 6 mesi;
- ammenda da 2.500 a 6.400 €uro