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Sabato 25 Mar 2023

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RSPP - Datore di lavoro

 

SEDE CORSO FORMAZIONE

   ISCRIZIONE
Milano via Pompeo Neri,13   SCHEDA D'ISCRIZIONE RSPP

lasciate un Vostro recapito, Vi contatteremo prima possibile!

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CHI E’ L’RSPP

La formazione dei Datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti propri del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) è regolata dall’art.34 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. L’espletamento di tali compiti deve essere preceduto dalla frequentazione dei corsi di formazione di cui al comma 2, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti, mediante accordo, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

DESTINATARI

Casi in cui è consentito lo svolgimento diretto da parte del Datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP):

  1. Aziende artigiane e industriali: fino a 30 lavoratori (con alcune eccezioni)
  2. Aziende agricole e zootecniche: fino a 30 lavoratori
  3. Aziende della pesca: fino a 20 lavoratori
  4. Altre aziende: fino a 200 lavoratori

SANZIONI IN CASO DI INADEMPIMENTO

Il datore di lavoro e il dirigente che omette di nominare il RSPP o non lo forma è sanzionabile con:

 - arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da € 2.500 a € 6.400.

PROGRAMMA FORMAZIONE RSPP

SONO IN FASE DI DEFINIZIONE I NUOVI PROGRAMMI E LE NUOVE DURATE DEI CORSI, SULLA BASE DELL’ACCORDO STATO-REGIONI, CHE SARANNO PUBBLICATE ENTRO FINE 2011.

IL SISTEMA LEGISLATIVO (L1)

  • Le fonti giuridiche del Diritto
  • Evoluzione della Normativa
  • Analisi storica della sicurezza in Italia
  • La sicurezza europea

LA LEGISLAZIONE GENERALE DELLA SICUREZZA (L2)

  • Dal Decreto 626 al nuovo Decreto 81/08
  • La Legge 231
  • Particolari categorie di lavoratori
  • Le norme tecniche
  • Il sistema pubblico della prevenzione

I SOGGETTI DELLA SICUREZZA (L3)

  • Datore di Lavoro, Dirigenti e Preposti
  • RSPP e ASPP: Responsabile del Servizio e Addetti
  • Medico Competente
  • Incaricati antincendio, emergenze, primo soccorso
  • I lavoratori
  • Progettisti, fabbricanti, fornitori
  • La gestione degli appalti
  • Altre figure abilitate
  • Il medico competente e la medicina del lavoro

LA VALUTAZIONE DEI RISCHI (L4)

  • Individuazione dei rischi
  • Definizione di pericolo e rischio
  • Valutazione dei rischi
  • Il programma delle misure di miglioramento
  • Rischio da Ambienti di lavoro
  • Rischio elettrico
  • Rischio meccanico
  • Rischio movimentazione merci
  • Rischio cadute dall'alto

MODALITA'

Il corso di formazione per RSPP si sviluppa in 2 giornate di 8 ore ciascuna, per un totale di 16 ore.

Al termine del corso di formazione verrà rilasciato Attestato RSPP di partecipazione, in collaborazione con gli Organismi paritetici (AIFOS).

Nuovi criteri per la formazione dei lavoratori

La Conferenza Stato - Regioni ha approvato, dopo quasi tre anni di attesa, gli Accordi relativi alla Formazione alla Sicurezza indicati dall’art. 34, comma 2 (datore di lavoro RSPP) e art. 37, comma 2 (lavoratori, dirigenti e preposti ) del D. Lgs. n. 81/08.

Gli accordi definiscono la durata, i contenuti e le modalità della formazione da svolgere.

La novità principale riguarda l’individuazione della durata della formazione in base al rischio dell’attività aziendale: BASSO, MEDIO, ALTO.

Le nuove regole entreranno in vigore dopo la pubblicazione degli accordi in Gazzetta Ufficiale, prevista per gennaio 2012.

Leggi l'intero articolo

AL 1 LUGLIO 2012 OBBLIGO DEL DVR PER TUTTE LE AZIENDE.

NON E' PIU' CONSENTITA L'AUTOCERTIFICAZIONE.
 
La valutazione dei rischi e l’elaborazione del relativo documento DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) è un obbligo normativo, previsto dal D.Lgs. 81/2008 per tutti i datori di lavoro.
 
Per le aziende fino a 10 lavoratori è consentito autocertificare l’avvenuta valutazione dei rischi. Ciò sarà possibile fino al 30 giugno 2012, secondo quanto previsto dall’art. 29, comma 5, del Testo Unico sulla Sicurezza.
 
A partire dal 1 luglio 2012 tutte le aziende, imprese, negozi, società di professionisti, ecc. dovranno documentare l’avvenuta valutazione dei rischi attraverso il DVR.
 
In caso di inadempienza è previsto:
 
- arresto da 3 a 6 mesi;
- ammenda da 2.500 a 6.400 €uro