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Sabato 25 Mar 2023

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RLS

 

SEDE CORSO FORMAZIONE

  ISCRIZIONE
Milano via Pompeo Neri,13   SCHEDA D'ISCRIZIONE RLS

 

lasciate un Vostro recapito, Vi contatteremo prima possibile!

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CHI E' L’RLS

I lavoratori dipendenti all'interno della propria azienda, ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.Lgs 81/08, hanno il diritto di nominare un Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza (RLS). Il RLS è persona, ovvero persone, elette o designate per rappresentare i lavoratori sugli aspetti della salute e sicurezza durante il lavoro.

Il RLS deve essere consultato:

  • preventivamente per la valutazione dei rischi e per la redazione del relativo Documento
  • sull'attuazione (realizzazione/verifica) del piano di risanamento
  • sulla designazione e formazione dei membri del SPP, GE, SPS
  • sul ricorso a persone/servizi esterni all'azienda per coadiuvare il SPP.
  • partecipa alle riunioni periodiche per la prevenzione aziendale.

DESTINATARI

Il numero minimo di RLS è di 1 nelle aziende fino a 200 dipendenti, 3 da 201 a 1000, 6 negli altri casi.

PROGRAMMA FORMAZIONE RLS

1° GIORNO

  • IL SISTEMA LEGISLATIVO
  • LA LEGISLAZIONE GENERALE DELLA SICUREZZA
  • I SOGGETTI DELLA SICUREZZA

2° GIORNO

  • LA VALUTAZIONE DEI RISCHI
  • IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
  • PRINCIPALI RISCHI E MISURE DI SICUREZZA

3° GIORNO

  • ASPETTI NORMATIVI ED ATTIVITA' DELL'RLS
  • IL MEDICO COMPETENTE
  • PRINCIPALI MALATTIE PROFESSIONALI

4° GIORNO

  • VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO
  • NOZIONI E TECNICHE DI COMUNICAZIONE
  • TEST FINALE DI APPRENDIMENTO

MODALITA'

Il corso di formazione per RLS si sviluppa in 4 giornate di 8 ore ciascuna, per un totale di 32 ore.

Al termine del corso verrà rilasciato Attestato RLS di partecipazione, in collaborazione con gli Organismi paritetici (AIFOS).

Nuovi criteri per la formazione dei lavoratori

La Conferenza Stato - Regioni ha approvato, dopo quasi tre anni di attesa, gli Accordi relativi alla Formazione alla Sicurezza indicati dall’art. 34, comma 2 (datore di lavoro RSPP) e art. 37, comma 2 (lavoratori, dirigenti e preposti ) del D. Lgs. n. 81/08.

Gli accordi definiscono la durata, i contenuti e le modalità della formazione da svolgere.

La novità principale riguarda l’individuazione della durata della formazione in base al rischio dell’attività aziendale: BASSO, MEDIO, ALTO.

Le nuove regole entreranno in vigore dopo la pubblicazione degli accordi in Gazzetta Ufficiale, prevista per gennaio 2012.

Leggi l'intero articolo

AL 1 LUGLIO 2012 OBBLIGO DEL DVR PER TUTTE LE AZIENDE.

NON E' PIU' CONSENTITA L'AUTOCERTIFICAZIONE.
 
La valutazione dei rischi e l’elaborazione del relativo documento DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) è un obbligo normativo, previsto dal D.Lgs. 81/2008 per tutti i datori di lavoro.
 
Per le aziende fino a 10 lavoratori è consentito autocertificare l’avvenuta valutazione dei rischi. Ciò sarà possibile fino al 30 giugno 2012, secondo quanto previsto dall’art. 29, comma 5, del Testo Unico sulla Sicurezza.
 
A partire dal 1 luglio 2012 tutte le aziende, imprese, negozi, società di professionisti, ecc. dovranno documentare l’avvenuta valutazione dei rischi attraverso il DVR.
 
In caso di inadempienza è previsto:
 
- arresto da 3 a 6 mesi;
- ammenda da 2.500 a 6.400 €uro