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Sabato 25 Mar 2023

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Lavoratori


SEDE CORSO FORMAZIONE
Milano, via Pompeo Neri, 13


Formazione specifica:
unità 1: VDT, MMC, R. elett.: 26 aprile 2012 (mattino)
unità 2: R. Chim., Biol., Canc., Prev. Incendi: 26 aprile 2012 (pom.)
unità 3: R. Rum., Vibr., Rad.: 27 aprile 2012 (matt.)
unità 4: R. Incid. Strad., Cadute, ATEX: 27 aprile 2012 (pom.)

DURATA
Formazione generale: 4 ore
Formazione minima specifica: in base alla classificazione dei settori (corrispondenze ATECO 2002-2007):
    •    4 ore per i settori della classe di rischio basso;
    •    8 ore per i settori della classe di rischio medio;
    •    12 ore per i settori della classe di rischio alto.


DESTINATARI
La formazione dei lavoratori, obbligatoria ai fini degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008, è regolamentata dal recente accordo fra Stato e Regioni, nella Conferenza del 21 dicembre 2011.
Qualora il lavoratore svolga operazioni e utilizzi attrezzature per cui il D.Lgs. n. 81/08 preveda percorsi formativi ulteriori, specifici e mirati, questi andranno ad integrare la formazione oggetto del presente accordo, così come l'addestramento di cui al comma 5 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08.
I lavoratori di aziende, a prescindere dal settore di appartenenza, che non svolgano mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi, possono frequentare i corsi individuati per il rischio basso.
Fino all'attuazione delle disposizioni dell'art. 3, comma 13, del D.Lgs. 81/08, il presente accordo non si applica nei confronti dei lavoratori stagionali in esso individuati. In caso di mancata emanazione del provvedimento di cui al precedente periodo entro fine giugno 2013, l'articolazione dei percorsi formativi di seguito individuata si applica anche con riferimento alla richiamata categoria di lavoratori stagionali.
Per il personale di nuova assunzione il relativo percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 60 giorni dalla assunzione.


SANZIONI IN CASO DI INADEMPIMENTO
La sanzione per l’inadempimento degli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37 del D. Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza) consiste nell’arresto da quattro a otto mesi del datore di lavoro/ Dirigente o nell’ammenda da e 2.000 a € 4.000 (violazione dell'articolo 18, comma 1, lettera l). Tali sanzioni si riferiscono a ciascun lavoratore interessato e quindi l'eventuale importo sanzionatorio va moltiplicato per il numero dei lavoratori non informati/formati/addestrati.


PROGRAMMA
Il percorso formativo di seguito descritto si articola in due moduli distinti:  generale e specifico.

Formazione Generale
    •    concetti di rischio,
    •    danno,
    •    prevenzione,
    •    protezione,
    •    organizzazione della prevenzione aziendale,
    •    diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali,
    •    organi di vigilanza, controllo e assistenza.

Formazione Specifica
    •    Rischi infortuni,
    •    Meccanici generali,
    •    Elettrici generali,
    •    Macchine,
    •    Attrezzature,
    •    Cadute dall'alto,
    •    Rischi da esplosione,
    •    Rischi chimici,
    •    Nebbie - Oli - Fumi - Vapori - Polveri,
    •    Etichettatura,
    •    Rischi cancerogeni,
    •    Rischi biologici,
    •    Rischi fisici,
    •    Rumore,
    •    Vibrazione,
    •    Radiazioni,
    •    Microclima e illuminazione,
    •    Videoterminali,
    •    DPI Organizzazione del lavoro,
    •    Ambienti di lavoro,
    •    Stress lavoro-correlato,
    •    Movimentazione manuale carichi,
    •    Movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi trasporto),
    •    Segnaletica,
    •    Emergenze,
    •    Le procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico,
    •    Procedure esodo e incendi,
    •    Procedure organizzative per il primo soccorso,
    •    Incidenti e infortuni mancati,
    •    Altri Rischi.

AGGIORNAMENTO
Con riferimento ai lavoratori, è previsto un aggiornamento quinquennale, di durata minima di 6 ore, per tutti e tre i livelli di rischio sopra individuati.

MODALITA'
La formazione per i lavoratori può avvenire sia in aula che nel luogo di lavoro.


Nuovi criteri per la formazione dei lavoratori

La Conferenza Stato - Regioni ha approvato, dopo quasi tre anni di attesa, gli Accordi relativi alla Formazione alla Sicurezza indicati dall’art. 34, comma 2 (datore di lavoro RSPP) e art. 37, comma 2 (lavoratori, dirigenti e preposti ) del D. Lgs. n. 81/08.

Gli accordi definiscono la durata, i contenuti e le modalità della formazione da svolgere.

La novità principale riguarda l’individuazione della durata della formazione in base al rischio dell’attività aziendale: BASSO, MEDIO, ALTO.

Le nuove regole entreranno in vigore dopo la pubblicazione degli accordi in Gazzetta Ufficiale, prevista per gennaio 2012.

Leggi l'intero articolo

AL 1 LUGLIO 2012 OBBLIGO DEL DVR PER TUTTE LE AZIENDE.

NON E' PIU' CONSENTITA L'AUTOCERTIFICAZIONE.
 
La valutazione dei rischi e l’elaborazione del relativo documento DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) è un obbligo normativo, previsto dal D.Lgs. 81/2008 per tutti i datori di lavoro.
 
Per le aziende fino a 10 lavoratori è consentito autocertificare l’avvenuta valutazione dei rischi. Ciò sarà possibile fino al 30 giugno 2012, secondo quanto previsto dall’art. 29, comma 5, del Testo Unico sulla Sicurezza.
 
A partire dal 1 luglio 2012 tutte le aziende, imprese, negozi, società di professionisti, ecc. dovranno documentare l’avvenuta valutazione dei rischi attraverso il DVR.
 
In caso di inadempienza è previsto:
 
- arresto da 3 a 6 mesi;
- ammenda da 2.500 a 6.400 €uro