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Sabato 25 Mar 2023

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Dirigenti

SEDE CORSO FORMAZIONE

  ISCRIZIONE
Milano via Pompeo Neri,13    

 

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CHI SONO I DIRIGENTI
La partecipazione attiva del Dirigente sugli aspetti destinati a garantire la sicurezza sul lavoro è un'esigenza espressa dall’art. 37 del D.Lgs 81/2008. Il corso si propone di illustrare ai partecipanti i punti fondamentali della sicurezza sul lavoro, le responsabilità insite nel ruolo e i relativi obblighi di legge, le metodologie di individuazione dei rischi ed i rischi specifici nelle attività aziendali. Analogamente verrà posta l’attenzione sul ruolo loro affidato e sulle relative responsabilità nella gestione dell’operatività aziendale in tutte le sue forme, anche riguardo la comunicazione verso il proprio gruppo di riferimento e di come essa diventi necessariamente veicolo di cultura aziendale.

DESTINATARI
Il dirigente che dovrà seguire il “corso dirigente” è la persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa.
In ogni caso la presenza delle figure gerarchiche della prevenzione prescinde completamente da consapevolezza, investitura, organigramma, ma si fonda in ultima analisi sul principio di effettività (il ruolo che ognuno di noi effettivamente ricopre nell'ambito dell'organigramma aziendale).
I ruoli sia di preposto che dirigente non sono infatti in alcun modo connessi a inquadramenti contrattuali particolari o investiture, nomine formali e poteri di spesa. Si tratta di ruoli di fatto strettamente connesso con le proprie attribuzioni. Si ricorda che ogni soggetto che rientra in questa definizione deve frequentare il corso preposto o dirigente.

SANZIONI IN CASO DI INADEMPIMENTO
La sanzione per l’inadempimento degli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37 del D. Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza) consiste nell’arresto da quattro a otto mesi del datore di lavoro/ Dirigente o nell’ammenda da e 2.000 a € 4.000 (violazione dell'articolo 18, comma 1, lettera l). Tali sanzioni si riferiscono a ciascun lavoratore interessato e quindi l'eventuale importo sanzionatorio va moltiplicato per il numero dei lavoratori non informati/formati/addestrati.
 
PROGRAMMA FORMAZIONE DIRIGENTI
Modulo 1. Giuridico-normativo
    •    sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori;
    •    gli organi di vigilanza e le procedure ispettive;
    •    soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. n. 81/08: compiti, obblighi, responsabilità e tutela assicurativa;
    •    delega di funzioni;
    •    la responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa;
    •    la "responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di responsabilità giuridica" ex D.Lgs. n. 231/2001, e s.m.i.;
    •    i sistemi di qualificazione delle imprese e la patente a punti in edilizia;

Modulo 2. Gestione ed organizzazione della sicurezza
    •    modelli di organizzazione e di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (articolo 30, D.Lgs. n. 81/08);
    •    gestione della documentazione tecnico amministrativa;
    •    obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o di somministrazione;
    •    organizzazione della prevenzione incendi, primo soccorso e gestione delle emergenze;
    •    modalità di organizzazione e di esercizio della funzione di vigilanza delle attività lavorative e in ordine all'adempimento degli obblighi previsti al comma 3 bis dell'art. 18 del D. Lgs. n. 81/08;
    •    ruolo del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione;

Modulo 3. Individuazione e valutazione dei rischi
    •    criteri e strumenti per l'individuazione e la valutazione dei rischi;
    •    il rischio da stress lavoro-correlato;
    •    il rischio ricollegabile alle differenze di genere, età, alla provenienza da altri paesi e alla tipologia contrattuale;
    •    il rischio interferenziale e la gestione del rischio nello svolgimento di lavori in appalto;
    •    le misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione in base ai fattori di rischio;
    •    la considerazione degli infortuni mancati e delle risultanze delle attività di partecipazione dei lavoratori e dei preposti;
    •    i dispositivi di protezione individuale;
    •    la sorveglianza sanitaria;

Modulo 4. Comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori
    •    competenze relazionali e consapevolezza del ruolo;
    •    importanza strategica dell'informazione, della formazione e dell'addestramento quali strumenti di conoscenza della realtà aziendale;
    •    tecniche di comunicazione;
    •    lavoro di gruppo e gestione dei conflitti;
    •    consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
    •    natura, funzioni e modalità di nomina o di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

AGGIORNAMENTO
Con riferimento ai dirigenti, come indicato al comma 7 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08, si prevede un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 6 ore, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.


MODALITA'
La durata minima della formazione per i dirigenti è di 16 ore.
Tenuto conto della peculiarità delle funzioni e della regolamentazione legale vigente, la formazione dei dirigenti può essere programmata e deve essere completata nell'arco temporale di 12 mesi anche secondo modalità definite da accordi aziendali, adottati previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Al termine del corso previa frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione verrà effettuata una prova di verifica obbligatoria da effettuarsi con colloquio o test, in alternativa tra loro. Tale prova è finalizzata a verificare le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali acquisite in base ai contenuti del percorso formativo.

Nuovi criteri per la formazione dei lavoratori

La Conferenza Stato - Regioni ha approvato, dopo quasi tre anni di attesa, gli Accordi relativi alla Formazione alla Sicurezza indicati dall’art. 34, comma 2 (datore di lavoro RSPP) e art. 37, comma 2 (lavoratori, dirigenti e preposti ) del D. Lgs. n. 81/08.

Gli accordi definiscono la durata, i contenuti e le modalità della formazione da svolgere.

La novità principale riguarda l’individuazione della durata della formazione in base al rischio dell’attività aziendale: BASSO, MEDIO, ALTO.

Le nuove regole entreranno in vigore dopo la pubblicazione degli accordi in Gazzetta Ufficiale, prevista per gennaio 2012.

Leggi l'intero articolo

AL 1 LUGLIO 2012 OBBLIGO DEL DVR PER TUTTE LE AZIENDE.

NON E' PIU' CONSENTITA L'AUTOCERTIFICAZIONE.
 
La valutazione dei rischi e l’elaborazione del relativo documento DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) è un obbligo normativo, previsto dal D.Lgs. 81/2008 per tutti i datori di lavoro.
 
Per le aziende fino a 10 lavoratori è consentito autocertificare l’avvenuta valutazione dei rischi. Ciò sarà possibile fino al 30 giugno 2012, secondo quanto previsto dall’art. 29, comma 5, del Testo Unico sulla Sicurezza.
 
A partire dal 1 luglio 2012 tutte le aziende, imprese, negozi, società di professionisti, ecc. dovranno documentare l’avvenuta valutazione dei rischi attraverso il DVR.
 
In caso di inadempienza è previsto:
 
- arresto da 3 a 6 mesi;
- ammenda da 2.500 a 6.400 €uro