• default style
  • blue style
  • green style
  • red style
  • orange style
Sabato 25 Mar 2023

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Stampa

Valutazione dei Rischi

COS'E'

1. Il Documento di Valutazione dei Rischi deve contenere:

a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa....;

b) l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati;

c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;

d) le procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale...;

e) il nominativo del RSPP, del RLS e del Medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;

f) l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici....

2. In caso di costituzione di nuova impresa, il Datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la Valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro 90 giorni dalla data di inizio della propria attività.

3. Il Datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il DVR in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e il Medico competente.

4. Il DVR deve essere elaborato con la consultazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

5. La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori.... 

 

DESTINATARI

Tutte le aziende con almeno un lavoratore subordinato, parasubordinato, equiparato, volontario o lavoratore autonomo in esclusiva.

 

SANZIONI IN CASO DI INADEMPIMENTO

Ammenda da € 2.000 a € 4.000, se pur adottando il DVR, non ottempera al punto 1. b), c), d) o ai punti 3. o 4.

Ammenda da € 1.000 a € 2.000, se pur adottando il DVR, non ottempera ai punti 1. a), f).

Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.500 a € 6.400 se non ottempera al punto 3.

Arresto da 4 a 8 mesi se non ottempera al punto 3. nei seguenti casi:

- nelle aziende industriali di cui all’Art. 2 del D.Lgs.334/99, e s.m.i., soggette all’obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli Artt. 6 e 8 del medesimo Decreto;

- nelle centrali termoelettriche;

- negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del D.Lgs.230/95, e s.m.i.;

- nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;

- nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;

- nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.

- in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all’ Art. 268, co. 1, lett. c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto;

- per le attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.

 

PROCEDURA

Sopralluogo in azienda per la raccolta dei dati (verifica documentale e visita dei locali);

Redazione del Documento di Valutazione del Rischio;

Consegna e spiegazione della documentazione redatta.

 

Nuovi criteri per la formazione dei lavoratori

La Conferenza Stato - Regioni ha approvato, dopo quasi tre anni di attesa, gli Accordi relativi alla Formazione alla Sicurezza indicati dall’art. 34, comma 2 (datore di lavoro RSPP) e art. 37, comma 2 (lavoratori, dirigenti e preposti ) del D. Lgs. n. 81/08.

Gli accordi definiscono la durata, i contenuti e le modalità della formazione da svolgere.

La novità principale riguarda l’individuazione della durata della formazione in base al rischio dell’attività aziendale: BASSO, MEDIO, ALTO.

Le nuove regole entreranno in vigore dopo la pubblicazione degli accordi in Gazzetta Ufficiale, prevista per gennaio 2012.

Leggi l'intero articolo

AL 1 LUGLIO 2012 OBBLIGO DEL DVR PER TUTTE LE AZIENDE.

NON E' PIU' CONSENTITA L'AUTOCERTIFICAZIONE.
 
La valutazione dei rischi e l’elaborazione del relativo documento DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) è un obbligo normativo, previsto dal D.Lgs. 81/2008 per tutti i datori di lavoro.
 
Per le aziende fino a 10 lavoratori è consentito autocertificare l’avvenuta valutazione dei rischi. Ciò sarà possibile fino al 30 giugno 2012, secondo quanto previsto dall’art. 29, comma 5, del Testo Unico sulla Sicurezza.
 
A partire dal 1 luglio 2012 tutte le aziende, imprese, negozi, società di professionisti, ecc. dovranno documentare l’avvenuta valutazione dei rischi attraverso il DVR.
 
In caso di inadempienza è previsto:
 
- arresto da 3 a 6 mesi;
- ammenda da 2.500 a 6.400 €uro