COS'E'
1. Il Documento di Valutazione dei Rischi deve contenere:
a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa....;
b) l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati;
c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
d) le procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale...;
e) il nominativo del RSPP, del RLS e del Medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
f) l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici....
2. In caso di costituzione di nuova impresa, il Datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la Valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro 90 giorni dalla data di inizio della propria attività.
3. Il Datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il DVR in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e il Medico competente.
4. Il DVR deve essere elaborato con la consultazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
5. La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori....
DESTINATARI
Tutte le aziende con almeno un lavoratore subordinato, parasubordinato, equiparato, volontario o lavoratore autonomo in esclusiva.
SANZIONI IN CASO DI INADEMPIMENTO
Ammenda da € 2.000 a € 4.000, se pur adottando il DVR, non ottempera al punto 1. b), c), d) o ai punti 3. o 4.
Ammenda da € 1.000 a € 2.000, se pur adottando il DVR, non ottempera ai punti 1. a), f).
Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.500 a € 6.400 se non ottempera al punto 3.
Arresto da 4 a 8 mesi se non ottempera al punto 3. nei seguenti casi:
- nelle aziende industriali di cui all’Art. 2 del D.Lgs.334/99, e s.m.i., soggette all’obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli Artt. 6 e 8 del medesimo Decreto;
- nelle centrali termoelettriche;
- negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del D.Lgs.230/95, e s.m.i.;
- nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
- nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
- nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.
- in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all’ Art. 268, co. 1, lett. c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto;
- per le attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.
PROCEDURA
Sopralluogo in azienda per la raccolta dei dati (verifica documentale e visita dei locali);
Redazione del Documento di Valutazione del Rischio;
Consegna e spiegazione della documentazione redatta.