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Sabato 25 Mar 2023

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Responsabilità amministrativa - D.Lgs 231/01

COS'E'

Il D.Lgs. 231/2001 e ss.mm. (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica) ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento la responsabilità degli enti o società per alcuni reati dolosi, ancorché colposi nello specifico campo della sicurezza, che va ad aggiungersi a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto illecito, alla condizione che siano realizzati a “vantaggio dell’organizzazione”, o anche solamente “nell’interesse dell’organizzazione”, senza che ne sia ancora derivato necessariamente un vantaggio concreto.

Il principio vale sia che il reato venga commesso da soggetti in posizione apicale (persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione nell’organizzazione) che da soggetti sottoposti all’altrui direzione (persone sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti apicali ovvero qualsiasi dipendente) .

Con questo ordinamento è stata introdotta la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, che va ad aggiungersi a quella penale della persona fisica.

La responsabilità ora va a coinvolgere anche il patrimonio dell’organizzazione/ente e indirettamente gli interessi economici dei soci. 

Dato per scontato che chiunque commetta uno dei reati indicati dal Decreto sarà in ogni caso personalmente responsabile dal punto di vista penale per la condotta illecita che ha posto in essere, il coinvolgimento amministrativo della Società potrà risultare escluso da responsabilità amministrative solo in due casi:

1. Se si dimostra di avere definito un proprio “Modello organizzativo” delineato nei modi esposti al comma 2 dell’art.6 dello stesso D.Lgs. 231/2001, al fine di prevenire la messa in atto dei reati previsti e di averlo attuato efficacemente, mantenuto e sorvegliato.

2. Per espressa previsione legislativa (Art. 5, comma 2 del D.Lgs. 231/2001), se le persone indicate hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi, ancorché eludendo fraudolentemente i previsti del Modello organizzativo di cui al punto precedente.

Il D.Lgs 81/2008 sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro ha introdotto nel D.Lgs. 231/2001 l’ulteriore art. 25-septies estendendone l’applicabilità ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

 

DESTINATARI

Persone giuridiche, Società e Associazioni anche prive di personalità giuridica, ad esclusione degli Enti pubblici.

 

SANZIONI

Si articolano su 4 livelli:

  1. Sanzione pecuniaria, attraverso un sistema misurato in quote (da un minimo di € 258 a un massimo di € 1.549 per quota) per cui l’importo sanzionabile può andare da un minimo di € 25.820 fino ad un massimo di e 1.549.400 nell’ipotesi peggiore.
  2. Sanzione interdittiva, di durata non inferiore ai 3 mesi e non superiore ai 2 anni.
  3. Confisca, del prezzo o del profitto del reato, somme di denaro o beni equipollenti.
  4. Pubblicazione della sentenza

 

PROCEDURA

Audit con la vs. Azienda, allo scopo di individuare il Modello di gestione più idoneo da applicare.

Tale modello organizzativo, deve essere un insieme di procedure operative, regole, strumenti e condotte costruite sull’evento reato, atte ad individuare e prevenire le condotte penalmente rilevanti poste in essere dalla vs. Azienda o dai soggetti sottoposti alla sua direzione e/o vigilanza.

La legge prevede che il modello sia composto al minimo dai seguenti elementi:

  • Procedure operative e protocolli per la formazione/definizione/attuazione delle decisioni;
  • Organismo di Vigilanza;
  • Sistema disciplinare interno;
  • Attività di formazione specifica;
  • Codice etico.

Nuovi criteri per la formazione dei lavoratori

La Conferenza Stato - Regioni ha approvato, dopo quasi tre anni di attesa, gli Accordi relativi alla Formazione alla Sicurezza indicati dall’art. 34, comma 2 (datore di lavoro RSPP) e art. 37, comma 2 (lavoratori, dirigenti e preposti ) del D. Lgs. n. 81/08.

Gli accordi definiscono la durata, i contenuti e le modalità della formazione da svolgere.

La novità principale riguarda l’individuazione della durata della formazione in base al rischio dell’attività aziendale: BASSO, MEDIO, ALTO.

Le nuove regole entreranno in vigore dopo la pubblicazione degli accordi in Gazzetta Ufficiale, prevista per gennaio 2012.

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AL 1 LUGLIO 2012 OBBLIGO DEL DVR PER TUTTE LE AZIENDE.

NON E' PIU' CONSENTITA L'AUTOCERTIFICAZIONE.
 
La valutazione dei rischi e l’elaborazione del relativo documento DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) è un obbligo normativo, previsto dal D.Lgs. 81/2008 per tutti i datori di lavoro.
 
Per le aziende fino a 10 lavoratori è consentito autocertificare l’avvenuta valutazione dei rischi. Ciò sarà possibile fino al 30 giugno 2012, secondo quanto previsto dall’art. 29, comma 5, del Testo Unico sulla Sicurezza.
 
A partire dal 1 luglio 2012 tutte le aziende, imprese, negozi, società di professionisti, ecc. dovranno documentare l’avvenuta valutazione dei rischi attraverso il DVR.
 
In caso di inadempienza è previsto:
 
- arresto da 3 a 6 mesi;
- ammenda da 2.500 a 6.400 €uro