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Sabato 25 Mar 2023

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PIMUS

COS'E'

E’ il documento operativo, da realizzare per ogni specifico lavoro in cui è presente un ponteggio, che deve essere preso a riferimento dal personale addetto al montaggio, smontaggio e trasformazione di ponteggi, al fine di garantire la propria sicurezza durante l’attività e quella di chi, non addetto al montaggio, potrebbe trovarsi coinvolto in queste operazioni, come: altri lavoratori del cantiere, abitanti o fruitori di uno stabile in corso di ristrutturazione.

DESTINATARI

Il PiMUS è da redigere:

  • per il ponteggio metallico fisso, indipendentemente da dimensioni, complessità e necessità di progetto.
  • per un impalcato o un’altra opera provvisionale costruita con elementi di ponteggi metallici fissi.
  • per un ponteggio realizzato con elementi in legno.

Il PiMUS non è da redigere:

  • per la realizzazione di opere provvisionali diverse dai ponteggi, quali ponti su ruote (trabattelli), ponti su cavalletti, parapetti, ….

La redazione del PiMUS è a carico dell’impresa che monta e smonta il ponteggio e deve essere predisposto prima di iniziare le attività sul ponteggio, quindi la redazione del PiMUS è un obbligo del Datore di lavoro dell’impresa che monta e smonta i ponteggi.

Nel caso in cui a queste attività concorrano più imprese potrà realizzarsi  un solo PiMUS sottoscritto da tutti i Datori di lavoro.

Nel caso in cui alle attività partecipino un’impresa con dei lavoratori autonomi, il PiMUS sarà redatto dall’impresa e sottoscritto dai lavoratori autonomi per accettazione.

Nel caso in cui il ponteggio sia realizzato da  soli lavoratori autonomi, il PiMUS sarà redatto dal lavoratore autonomo aggiudicatario, gli altri lo sottoscriveranno per accettazione.

 

SANZIONI IN CASO DI INADEMPIMENTO

Il datore di lavoro è punito con arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 1.500 a € 5.000. Il preposto è punito con arresto fino a 2 mesi o ammenda da € 500 a € 2.000.

 

PROCEDURA

Sopralluogo in azienda per la raccolta dei dati;

Redazione del PIMUS;

Consegna e spiegazione della documentazione redatta.

Nuovi criteri per la formazione dei lavoratori

La Conferenza Stato - Regioni ha approvato, dopo quasi tre anni di attesa, gli Accordi relativi alla Formazione alla Sicurezza indicati dall’art. 34, comma 2 (datore di lavoro RSPP) e art. 37, comma 2 (lavoratori, dirigenti e preposti ) del D. Lgs. n. 81/08.

Gli accordi definiscono la durata, i contenuti e le modalità della formazione da svolgere.

La novità principale riguarda l’individuazione della durata della formazione in base al rischio dell’attività aziendale: BASSO, MEDIO, ALTO.

Le nuove regole entreranno in vigore dopo la pubblicazione degli accordi in Gazzetta Ufficiale, prevista per gennaio 2012.

Leggi l'intero articolo

AL 1 LUGLIO 2012 OBBLIGO DEL DVR PER TUTTE LE AZIENDE.

NON E' PIU' CONSENTITA L'AUTOCERTIFICAZIONE.
 
La valutazione dei rischi e l’elaborazione del relativo documento DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) è un obbligo normativo, previsto dal D.Lgs. 81/2008 per tutti i datori di lavoro.
 
Per le aziende fino a 10 lavoratori è consentito autocertificare l’avvenuta valutazione dei rischi. Ciò sarà possibile fino al 30 giugno 2012, secondo quanto previsto dall’art. 29, comma 5, del Testo Unico sulla Sicurezza.
 
A partire dal 1 luglio 2012 tutte le aziende, imprese, negozi, società di professionisti, ecc. dovranno documentare l’avvenuta valutazione dei rischi attraverso il DVR.
 
In caso di inadempienza è previsto:
 
- arresto da 3 a 6 mesi;
- ammenda da 2.500 a 6.400 €uro