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Sabato 25 Mar 2023

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Piano Operativo di Sicurezza

COS'E'

Il POS è un documento di valutazione dei rischi dell’impresa inerente il cantiere in analisi e deve contenere tutti gli elementi indicati al punto 3.2.1. dell’Allegato XV del D.Lgs. 81/2008.

DESTINATARI

Il POS va redatto da tutte le imprese che entrano in cantiere, siano esse affidatarie o esecutrici, anche se l' impresa è a carattere familiare, anche se ha meno di 10 dipendenti, indipendentemente dal fatto che sia stato o meno designato il coordinatore e che di conseguenza sia presente o meno il PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento). (D.Lgs. 81/08 e 106/09 Art. 96 comma 1 lettera g).

Se operate come impresa in subappalto o comunque subaffidataria, dovete trasmettere il vostro POS all’appaltatore dei lavori (affidatario); è consigliabile che lo trasmettiate almeno 30 giorni prima dell’ingresso in cantiere. Ciò perché l’impresa affidataria (l’appaltatore) deve avere il tempo di verificare la congruenza del vostro POS con il suo.

L’impresa affidataria dovrà poi, a sua volta, trasmettere il POS al coordinatore per l’esecuzione almeno 15 giorni prima dell’ingresso in cantiere (Art. 101 comma 3 del T.U.).

Una volta ricevuto il POS dall’impresa affidataria, il coordinatore per l’esecuzione dovrà verificare l’idoneità del Piano Operativo di Sicurezza e per fare questo avrà al massimo 15 giorni di tempo dalla ricezione. Se ritardate la consegna del vostro POS all’appaltatore, ne consegue un ritardo a catena sui tempi.

E’ importante sapere che il coordinatore per l’esecuzione può anche bocciare il vostro POS.

 

SANZIONI IN CASO DI INADEMPIMENTO

Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 3.000 a € 12.000. In base all'allegato 1 del D.Lgs. 81/08, l'inadempimento può portare all'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale.

 

PROCEDURA

Sopralluogo in azienda per la raccolta dei dati;

Redazione del Piano Operativo della Sicurezza;

Consegna e spiegazione della documentazione redatta.

Nuovi criteri per la formazione dei lavoratori

La Conferenza Stato - Regioni ha approvato, dopo quasi tre anni di attesa, gli Accordi relativi alla Formazione alla Sicurezza indicati dall’art. 34, comma 2 (datore di lavoro RSPP) e art. 37, comma 2 (lavoratori, dirigenti e preposti ) del D. Lgs. n. 81/08.

Gli accordi definiscono la durata, i contenuti e le modalità della formazione da svolgere.

La novità principale riguarda l’individuazione della durata della formazione in base al rischio dell’attività aziendale: BASSO, MEDIO, ALTO.

Le nuove regole entreranno in vigore dopo la pubblicazione degli accordi in Gazzetta Ufficiale, prevista per gennaio 2012.

Leggi l'intero articolo

AL 1 LUGLIO 2012 OBBLIGO DEL DVR PER TUTTE LE AZIENDE.

NON E' PIU' CONSENTITA L'AUTOCERTIFICAZIONE.
 
La valutazione dei rischi e l’elaborazione del relativo documento DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) è un obbligo normativo, previsto dal D.Lgs. 81/2008 per tutti i datori di lavoro.
 
Per le aziende fino a 10 lavoratori è consentito autocertificare l’avvenuta valutazione dei rischi. Ciò sarà possibile fino al 30 giugno 2012, secondo quanto previsto dall’art. 29, comma 5, del Testo Unico sulla Sicurezza.
 
A partire dal 1 luglio 2012 tutte le aziende, imprese, negozi, società di professionisti, ecc. dovranno documentare l’avvenuta valutazione dei rischi attraverso il DVR.
 
In caso di inadempienza è previsto:
 
- arresto da 3 a 6 mesi;
- ammenda da 2.500 a 6.400 €uro