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Sabato 25 Mar 2023

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Piano di Sicurezza e Coordinamento

COS'E'

Il piano è lo strumento finalizzato all'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, nonché la stima dei relativi costi che non sono soggetti al ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici. Il piano contiene altresì le misure di prevenzione dei rischi risultanti dalla eventuale presenza simultanea o successiva di più imprese o dei lavoratori autonomi ed è redatto anche al fine di prevedere, quando ciò risulti necessario, l'utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva. Il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione.

 

DESTINATARI

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) viene predisposto nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese (anche non contemporanea).

Nei cantieri per lavori pubblici e nei cantieri privati soggetti a permesso di costruire il PSC viene predisposto dal Coordinatore per la Progettazione dell'opera.
Nel caso, dopo l'affidamento dei lavori ad un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori fosse affidata ad un'altra o più imprese, oppure nei cantieri privati non soggetti a permesso di costruire, deve essere nominato il CSE (Coordinatore per l'esecuzione dei lavori). Il CSE quindi provvede alla redazione del PSC.

Il compito di aggiornamento e modifica è demandato al CSE, che lo integra anche coi nominativi delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi.

 

SANZIONI IN CASO DI INADEMPIMENTO

Il Datore di lavoro e il dirigente sono puniti con arresto da 3 a 6 mesi e ammenda da € 3.000 a € 12.000. In base all’allegato 1 al D.Lgs. 81/08 l’inadempimento può portare all’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale.

 

PROCEDURA

Sopralluogo in azienda per la raccolta dei dati;

Redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento;

Consegna e spiegazione della documentazione redatta.

Nuovi criteri per la formazione dei lavoratori

La Conferenza Stato - Regioni ha approvato, dopo quasi tre anni di attesa, gli Accordi relativi alla Formazione alla Sicurezza indicati dall’art. 34, comma 2 (datore di lavoro RSPP) e art. 37, comma 2 (lavoratori, dirigenti e preposti ) del D. Lgs. n. 81/08.

Gli accordi definiscono la durata, i contenuti e le modalità della formazione da svolgere.

La novità principale riguarda l’individuazione della durata della formazione in base al rischio dell’attività aziendale: BASSO, MEDIO, ALTO.

Le nuove regole entreranno in vigore dopo la pubblicazione degli accordi in Gazzetta Ufficiale, prevista per gennaio 2012.

Leggi l'intero articolo

AL 1 LUGLIO 2012 OBBLIGO DEL DVR PER TUTTE LE AZIENDE.

NON E' PIU' CONSENTITA L'AUTOCERTIFICAZIONE.
 
La valutazione dei rischi e l’elaborazione del relativo documento DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) è un obbligo normativo, previsto dal D.Lgs. 81/2008 per tutti i datori di lavoro.
 
Per le aziende fino a 10 lavoratori è consentito autocertificare l’avvenuta valutazione dei rischi. Ciò sarà possibile fino al 30 giugno 2012, secondo quanto previsto dall’art. 29, comma 5, del Testo Unico sulla Sicurezza.
 
A partire dal 1 luglio 2012 tutte le aziende, imprese, negozi, società di professionisti, ecc. dovranno documentare l’avvenuta valutazione dei rischi attraverso il DVR.
 
In caso di inadempienza è previsto:
 
- arresto da 3 a 6 mesi;
- ammenda da 2.500 a 6.400 €uro