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Sabato 25 Mar 2023

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DUVRI

COS'E'

Il D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazionedei Rischi da Interferenza) va redatto, secondo il D.Lgs. 81/08, nel caso di presenza di una o più società (o artigiani) fornitrici di prodotti o di servizi connessi all'attività lavorativa principale da un contratto d'appalto, d'opera o di somministrazione. L'art. 26 recita infatti che il Datore di Lavoro di un'impresa, "...in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima... promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico Documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture."

Il D.U.V.R.I. non va predisposto nel caso di cantieri edili ove vi sia già un Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) redatto dal Coordinatore alla Sicurezza e sottoscritto dalle imprese. In tal caso l'impresa appaltatrice principale redige il POS come tutte le altre imprese presenti in cantiere, in quanto i rischi da lavorazioni interferenti sono già contemplati dal PSC stesso.

Va precisato cheIl D-U.V.R.I. non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI.

 

DESTINATARI

Il D.U.V.R.I. è redatto dal Datore di Lavoro Committente e non dalle ditte o lavoratori autonomi sotto contratto d'appalto, d'opera o di somministrazione; queste dovranno però cooperare per permettere al Datore di Lavoro Committente di evidenziare tutti i possibili rischi da interferenza e fornendogli tutti i documenti attestanti l'idoneità tecnico professionale richiesti dal medesimo art. 26.
 

SANZIONI IN CASO DI INADEMPIMENTO

Ammenda da € 2000 a € 4000 per violazione art. 18.

Ammenda da € 1500 a € 6000 per violazione art. 26.

 

PROCEDURA

Sopralluogo in azienda per la raccolta dei dati;

Redazione del D.U.V.R.I.;

Consegna e spiegazione della documentazione redatta.

Nuovi criteri per la formazione dei lavoratori

La Conferenza Stato - Regioni ha approvato, dopo quasi tre anni di attesa, gli Accordi relativi alla Formazione alla Sicurezza indicati dall’art. 34, comma 2 (datore di lavoro RSPP) e art. 37, comma 2 (lavoratori, dirigenti e preposti ) del D. Lgs. n. 81/08.

Gli accordi definiscono la durata, i contenuti e le modalità della formazione da svolgere.

La novità principale riguarda l’individuazione della durata della formazione in base al rischio dell’attività aziendale: BASSO, MEDIO, ALTO.

Le nuove regole entreranno in vigore dopo la pubblicazione degli accordi in Gazzetta Ufficiale, prevista per gennaio 2012.

Leggi l'intero articolo

AL 1 LUGLIO 2012 OBBLIGO DEL DVR PER TUTTE LE AZIENDE.

NON E' PIU' CONSENTITA L'AUTOCERTIFICAZIONE.
 
La valutazione dei rischi e l’elaborazione del relativo documento DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) è un obbligo normativo, previsto dal D.Lgs. 81/2008 per tutti i datori di lavoro.
 
Per le aziende fino a 10 lavoratori è consentito autocertificare l’avvenuta valutazione dei rischi. Ciò sarà possibile fino al 30 giugno 2012, secondo quanto previsto dall’art. 29, comma 5, del Testo Unico sulla Sicurezza.
 
A partire dal 1 luglio 2012 tutte le aziende, imprese, negozi, società di professionisti, ecc. dovranno documentare l’avvenuta valutazione dei rischi attraverso il DVR.
 
In caso di inadempienza è previsto:
 
- arresto da 3 a 6 mesi;
- ammenda da 2.500 a 6.400 €uro