COS'E'
L'art. 2 del D.Lgs. n. 81/2008 individua tra le funzioni del Medico competente quella innanzitutto di collaborare con il Datore di lavoro alla valutazione dei rischi, a prescindere da una eventuale e futura nomina quale medico competente. Tale collaborazione verrà comprovata dalla propria sottoscrizione del Documento di Valutazione dei Rischi.
Il Medico competente verrà incaricato della Sorveglianza Sanitaria nel caso in cui, dalla valutazione dei rischi, emergano attività che necessetino dell'obbligo di controllo sanitario, indipendentemente dal numero degli addetti.
DESTINATARI
La Sorveglianza Sanitaria è obbligatoria nel caso in cui siano accertate le seguenti attività:
- Uso di videoterminali per almeno 20 ore settimanali
- Esposizione a rischio per movimentazione manuale dei carichi
- Lavoro notturno
- Esposizione agenti chimici, fisici, biologici
- Esposizione a cloruro di vinile monomero
- Esposizione ad agenti cancerogeni
- Esposizione a rischio di silicosi e asbestosi
- Lavoro nei cassoni ad aria compressa
- Esposizione a radiazioni ionizzanti
SANZIONI IN CASO DI INADEMPIMENTO
Per Datore di Lavoro e Dirigente, ammenda da € 3.000 a € 9.000 se non redigono il DVR con la collaborazione del Medico del lavoro.
In caso di inadempimento alla Sorveglianza sanitaria, il Datore di lavoro è punibile con arresto da 3 a 6 mesi ed ammenda da € 3.000 a € 10.000.
PROCEDURA
- Predisposizione del Piano Sanitario
- Gestione della cartella sanitaria del lavoratore
- Informazione ai lavoratori e rappresentanti e riunione periodica
- Sopralluoghi negli ambienti di lavoro
- Visite mediche preventive, periodiche, a richiesta
- Trasmissione dei dati ai Servizi competenti territoriali
- Registro lavoratori esposti a rischio cancerogeno