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Sabato 10 Giu 2023

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COS'E'

L'art. 2 del D.Lgs. n. 81/2008 individua tra le funzioni del Medico competente quella innanzitutto di collaborare con il Datore di lavoro alla valutazione dei rischi, a prescindere da una eventuale e futura nomina quale medico competente. Tale collaborazione verrà comprovata dalla propria sottoscrizione del Documento di Valutazione dei Rischi.

Il Medico competente verrà incaricato della Sorveglianza Sanitaria nel caso in cui, dalla valutazione dei rischi, emergano attività che necessetino dell'obbligo di controllo sanitario, indipendentemente dal numero degli addetti.

 

DESTINATARI

La Sorveglianza Sanitaria è obbligatoria nel caso in cui siano accertate le seguenti attività:

  • Uso di videoterminali per almeno 20 ore settimanali
  • Esposizione a rischio per movimentazione manuale dei carichi
  • Lavoro notturno
  • Esposizione agenti chimici, fisici, biologici
  • Esposizione a cloruro di vinile monomero
  • Esposizione ad agenti cancerogeni
  • Esposizione a rischio di silicosi e asbestosi
  • Lavoro nei cassoni ad aria compressa
  • Esposizione a radiazioni ionizzanti

  

SANZIONI IN CASO DI INADEMPIMENTO

Per Datore di Lavoro e Dirigente, ammenda da € 3.000 a € 9.000 se non redigono il DVR con la collaborazione del Medico del lavoro.

In caso di inadempimento alla Sorveglianza sanitaria, il Datore di lavoro è punibile con arresto da 3 a 6 mesi ed ammenda da € 3.000 a € 10.000.

 

PROCEDURA

  • Predisposizione del Piano Sanitario
  • Gestione della cartella sanitaria del lavoratore
  • Informazione ai lavoratori e rappresentanti e riunione periodica
  • Sopralluoghi negli ambienti di lavoro
  • Visite mediche preventive, periodiche, a richiesta
  • Trasmissione dei dati ai Servizi competenti territoriali
  • Registro lavoratori esposti a rischio cancerogeno  

Nuovi criteri per la formazione dei lavoratori

La Conferenza Stato - Regioni ha approvato, dopo quasi tre anni di attesa, gli Accordi relativi alla Formazione alla Sicurezza indicati dall’art. 34, comma 2 (datore di lavoro RSPP) e art. 37, comma 2 (lavoratori, dirigenti e preposti ) del D. Lgs. n. 81/08.

Gli accordi definiscono la durata, i contenuti e le modalità della formazione da svolgere.

La novità principale riguarda l’individuazione della durata della formazione in base al rischio dell’attività aziendale: BASSO, MEDIO, ALTO.

Le nuove regole entreranno in vigore dopo la pubblicazione degli accordi in Gazzetta Ufficiale, prevista per gennaio 2012.

Leggi l'intero articolo

AL 1 LUGLIO 2012 OBBLIGO DEL DVR PER TUTTE LE AZIENDE.

NON E' PIU' CONSENTITA L'AUTOCERTIFICAZIONE.
 
La valutazione dei rischi e l’elaborazione del relativo documento DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) è un obbligo normativo, previsto dal D.Lgs. 81/2008 per tutti i datori di lavoro.
 
Per le aziende fino a 10 lavoratori è consentito autocertificare l’avvenuta valutazione dei rischi. Ciò sarà possibile fino al 30 giugno 2012, secondo quanto previsto dall’art. 29, comma 5, del Testo Unico sulla Sicurezza.
 
A partire dal 1 luglio 2012 tutte le aziende, imprese, negozi, società di professionisti, ecc. dovranno documentare l’avvenuta valutazione dei rischi attraverso il DVR.
 
In caso di inadempienza è previsto:
 
- arresto da 3 a 6 mesi;
- ammenda da 2.500 a 6.400 €uro